Art. 1 – Denominazione e Soci Fondatori
E’ costituita l’Associazione denominata “Comunità Pratica”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Flero (BS) Via Don Lorenzo Milani n. 1.
Art. 3 – Oggetto, Scopo e Finalità.
L’Associazione si è costituita per volontà dei Soci Fondatori con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di impresa, orientato non solo alla creazione di valore economico, ma anche al benessere sociale e ambientale. L’Associazione si pone come punto di riferimento per le imprese che desiderano contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la condivisione di best practices, la collaborazione e l’innovazione.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro e si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi in tre principali ambiti di azione:
a) società:
– la valorizzazione delle proprie persone, in un ambiente di lavoro stimolante e attrattivo;
– la creazione di valore per il territorio, anche attraverso la collaborazione con scuole e università, per dialogare con le nuove generazioni;
– la condivisione, quale fonte di ispirazione, delle principali best practices per lo sviluppo sostenibile adottate dalle singole organizzazioni;
b) ambiente:
– la promozione e diffusione di pratiche e processi a sostegno di un’economia circolare o di altre pratiche di sostenibilità ambientale, a beneficio della propria organizzazione e della filiera;
– l’impegno per far convivere l’efficienza dei processi dell’azienda con l’obiettivo di un’economia a emissioni zero;
c) trasparenza:
– la diffusione dell’“Autenticità” intesa come comunicazione trasparente nel rispetto di sé e delle altre persone;
– la comunicazione intesa quale fattore evolutivo, partecipativo ed aggregante nel processo di crescita aziendale, ma anche espressione propositiva e stimolante di valori aziendali in un moderno concetto di impresa.
Si propone anche di:
– divenire un laboratorio sperimentale permanente che intende diffondere la cultura della sostenibilità attraverso l’attuazione e condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese;
– aggregare nuove imprese ed essere punto di riferimento quantitativamente e qualitativamente riconosciuto anche a livello nazionale;
– promuovere e organizzare attività formative, sottoforma di dibattiti, testimonianze, convegni, inerenti la Sostenibilità d’Impresa, anche in collaborazione con associazioni pubbliche e private.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dello scopo sociale – tra cui primariamente attività di informazione, di comunicazione, di ricerca, di formazione nonché laboratori di sperimentazione in ambito organizzativo degli strumenti della Responsabilità Sociale d’Impresa – ivi comprese operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, accettare lasciti e donazioni, previo adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto a favore di altre associazioni che perseguono finalità analoghe o a enti di pubblica utilità operanti nel territorio. L’associazione si scioglie inoltre per le seguenti cause:
raggiungimento dello scopo sociale;
impossibilità di perseguire lo scopo sociale.
Art. 5 – Requisiti per l’ammissione all’Associazione Comunità Pratica
L’Associazione si ispira ai concetti guida valoriali, tratti dal “Manifesto di Comunità Pratica” ed elencati all’Art. 3
– Società;
– Ambiente;
– Trasparenza.
In relazione alle sopradette finalità di fondo e spinte valoriali, potranno far parte dell’Associazione le persone (giuridiche o fisiche), le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni delle varie categorie produttive, a condizione che condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino a realizzarle.
Potranno quindi acquisire la qualità di associato i soggetti di cui al comma che precede:
– che dichiarino di condividere l’obiettivo dall’associazione perseguito;
– che si impegnino a partecipare alle riunioni di Comunità Pratica;
– che abbiano un atteggiamento proattivo e propositivo;
– che perseguano e mettano in pratica almeno una delle progettualità condivise dall’Assemblea.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
La domanda di adesione dovrà essere inviata a info@comunitapratica.it e dovrà contenere la sottoscrizione del manifesto di Comunità Pratica. La domanda sarà valutata dall’Assemblea generale dei soci, che verificherà il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e l’allineamento con le finalità associative.
All’approvazione seguirà l’iscrizione nel registro Soci ed il contestuale versamento della quota associativa e conferimento dati personali nelle forme di legge.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
Art. 6 – Soci.
L’associazione Comunità Pratica si compone di soci “fondatori”, “effettivi”, “onorari”.
Soci fondatori: Sono i soci che hanno costituito l’associazione. Ai soci fondatori spettano tutti i diritti e doveri previsti per i soci effettivi, nonché un ruolo preminente nella definizione delle linee strategiche dell’associazione.
Soci effettivi: Possono essere persone fisiche, giuridiche, società o associazioni, anche prive di personalità giuridica, che abbiano soddisfatto i requisiti previsti dal presente statuto. Ai soci effettivi spettano i seguenti diritti:
– partecipare alle assemblee e votare;
– accedere alle informazioni relative all’attività dell’associazione;
– beneficiare dei servizi offerti dall’associazione;
– candidarsi alle cariche sociali;
– proporre iniziative e progetti.
I soci effettivi hanno il dovere di:
– rispettare lo statuto e le deliberazioni dell’associazione;
– versare la quota associativa annuale;
collaborare alla realizzazione degli scopi sociali dell’associazione.
Soci onorari: Sono coloro che, per particolari benemerenze acquisite in campo scientifico, accademico o professionale, abbiano dato un contributo significativo alla realizzazione degli scopi sociali dell’associazione. Ai soci onorari spettano i seguenti diritti:
– partecipare alle assemblee con voto consultivo;
– beneficiare dei servizi offerti dall’associazione.
I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e le deliberazioni dell’associazione. In caso di violazione grave e reiterata dello statuto o di mancato adempimento degli obblighi associativi, il socio potrà essere sospeso o escluso dall’associazione con delibera dell’assemblea generale.
Articolo 7 – Diritti, obblighi e cessazione della qualità di socio
Diritti dei soci: Tutti i soci, fatta eccezione per i soci onorari, hanno diritto a:
– partecipare alle assemblee e votare;
– accedere alle informazioni relative all’attività dell’associazione;
– beneficiare dei servizi offerti dall’associazione;
– candidarsi alle cariche sociali (salvo diverse disposizioni statutarie);
– proporre iniziative e progetti.
I soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee con voto consultivo e a beneficiare dei servizi offerti dall’associazione.
Obblighi dei soci: Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Quota associativa: Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall’Assemblea generale e deve essere versato entro il 30 gennaio di ciascun anno.
Rispetto dello statuto: Tutti i soci sono tenuti a rispettare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali.
Collaborazione: Tutti i soci sono tenuti a collaborare al raggiungimento degli scopi sociali dell’associazione.
Cessazione della qualità di socio: La qualità di socio si perde per:
Morte del socio: In caso di morte del socio, la qualità di socio non si trasmette agli eredi.
Recesso: Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto alla segreteria dell’associazione con un preavviso di trenta giorni.
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali: In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali del socio persona giuridica, la qualità di socio si estingue automaticamente.
Esclusione: Il socio può essere escluso dall’associazione, previa delibera motivata dell’assemblea generale, nei seguenti casi:
– grave inadempimento degli obblighi associativi;
– comportamento contrario agli interessi dell’associazione;
– condotte lesive della reputazione dell’associazione.
Prima di deliberare l’esclusione, il socio interessato ha diritto di essere sentito.
Effetti della cessazione: In caso di cessazione della qualità di socio, per qualsiasi causa, il socio uscente o i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata.
I soci che non avranno formalizzato il proprio recesso entro il 31 dicembre di ciascun anno conserveranno la loro qualità di soci con obbligo di conferimento della quota annuale da corrispondersi entro e non oltre la data del 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 8 – Patrimonio ed esercizi sociali
Composizione del patrimonio: Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– quote associative annuali versate dai soci;
– contributi straordinari versati da soci, terzi o enti pubblici o privati;
– sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti;
– ricavi derivanti da attività economiche accessorie e strumentali al perseguimento degli scopi sociali, purché compatibili con le finalità istituzionali dell’Associazione;
– beni mobili e immobili acquisiti con le risorse sopra indicate.
Utilizzo del patrimonio: Il patrimonio dell’Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari e non può essere distribuito, neppure in forma indiretta, tra i soci, gli amministratori o terzi.
Operazioni finanziarie: L’Associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. In particolare, l’Associazione può:
– partecipare a bandi pubblici e privati;
– stipulare contratti e convenzioni;
– effettuare investimenti;
– acquisire e alienare beni mobili e immobili.
Erogazioni liberali e donazioni: L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro o in natura e accettare donazioni e lasciti testamentari.
Inventario del patrimonio: L’Associazione tiene un inventario aggiornato di tutti i suoi beni, che è consultabile da parte dei soci.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) il/la Presidente;
b) il/la Vicepresidente;
c) Il Consiglio Direttivo
d) Il/la Tesoriere – Segretario;
e) l’Assemblea Generale.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minino di 7 a un massimo di 10 componenti
membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di due anni.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 11 – Tesoriere – Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Articolo 12 – Assemblea generale
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 31 maggio.
mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 c.c. L’assemblea potrà svolgersi anche in seconda convocazione.
L’assemblea deve essere convocata in Brescia, anche fuori della sede sociale.
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e al Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.
Articolo 13 – Fondo comune
Composizione del fondo comune: Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
– Quote associative: versamenti delle quote di iscrizione e delle quote associative annuali, il cui importo è stabilito dall’Assemblea ordinaria.
– Fondi di riserva: eccedenze di bilancio destinate a finanziare progetti futuri o a fronteggiare eventuali perdite.
– Contributi esterni: donazioni, eredità, lasciti e altre forme di finanziamento esterno.
– Altri proventi: ricavi da attività accessorie, purché compatibili con lo scopo sociale e autorizzati dall’Assemblea.
Indivisibilità del fondo comune: Il fondo comune ha carattere collettivo e indivisibile. È vietato distribuire, direttamente o indirettamente, agli associati o a terzi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.
Destinazione del fondo comune: Il fondo comune è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali dell’Associazione. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per lo sviluppo delle attività istituzionali.
Rendicontazione: L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile verranno predisposti dal Consiglio Direttivo sia il bilancio consuntivo sia il bilancio preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Articolo 14 – Scioglimento dell’Associazione
Delibera di scioglimento: Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria a’ sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto.
Devoluzione del patrimonio: In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione, dopo il pagamento di ogni debito, sarà devoluto, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea straordinaria, a favore di altri enti o associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, preferibilmente operanti nel medesimo territorio.
Cause di scioglimento: Oltre alla delibera assembleare, l’Associazione si scioglie di diritto:
– per il verificarsi delle cause previste dalla legge;
– per la riduzione a meno di 4 associati.
Liquidatori: L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio sociale e alla devoluzione dello stesso secondo le modalità stabilite dalla delibera assembleare.
Articolo 15 – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 16 – Normativa.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di associazioni riconosciute e, in mancanza, le disposizioni di legge applicabili. Il presente statuto si intende adattato a tutte le successive modifiche legislative.
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